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CONSORZIO PROVINCIALE BRIANZA MILANESE smaltimento rifiuti solidi urbani ------------------------------------------------------- - 20038 SEREGNO (Mi) - S T A T U T O Articolo 1 Natura e denominazione E' costituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 8.6.1990, numero 142, il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Fanno parte del Consorzio la Provincia di Milano ed i Comuni di Albiate - Besana B.za - Biassono - Briosco - Carate B.za - Giussano - Lissone - Macherio - Monza - Renate - Sovico - Triuggio - Vedano al Lambro - Veduggio con Colzano - Verano B.za.- Seregno. Al Consorzio potranno partecipare, a richiesta, altri Comuni ed Enti pubblici interessati ai suoi servizi, previa deliberazione assembleare, ferma l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 25 della Legge 142 dell'8 giugno 1990. Il Consorzio in relazione all'art. 60 della citata Legge succede, ad ogni effetto, al Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del quale continua a conservare la personalità giuridica pubblica.
Articolo 2 Scopi e durata Il Consorzio ha per scopo di provvedere alla raccolta, anche differenziata, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (interni ed esterni) e di quelli industriali e similari, secondo tempi e modalità da stabilirsi dall'Assemblea Consortile e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge relative. Il Consorzio al fine di perseguire gli obiettivi statutari favorisce interventi di informazione e di sensibilizzazione delle stesse popolazioni. La sua durata viene determinata in anni trenta, termine che potrà essere prorogato alla sua scadenza semprechè permanga la validità degli scopi per i quali è stato costituito. Articolo 3 Sede Il Consorzio ha la sede legale presso il Comune di Seregno. Esso può essere sciolto prima della scadenza per consenso degli Enti interessati o ad istanza di 2/3 degli Enti Consorziati. Articolo 4 Convenzioni e partecipazioni Per il raggiungimento degli obiettivi specifici il Consorzio può stipulare specifiche convenzioni, con Enti non facenti parte del Consorzio, le quali dovranno stabilire la durata, i fini, le forme, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie secondo gli artt. 24 e 25 della Legge 142/1990.
Articolo 5 Associazioni di categoria Il Consorzio può aderire alle Federazioni di categoria ed altre categorie interne o internazionali. Articolo 6 Organi del Consorzio Ai sensi dell'art. 25 della Legge 142/1990 il Consorzio si compone dei rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, del Presidente della Provincia o di un suo delegato pari alle quote di partecipazione fissate da apposite convenzioni. Le deleghe e le revoche dei Membri dell'Assemblea devono avvenire per iscritto. Il Consorzio è amministrato: - dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti Consorziati; - dal Consiglio di Amministrazione; - dal Presidente del Consorzio che ne ha la rappresentanza; - dal Direttore. Gli Organi sopraindicati durano in carica 4 anni e comunque decorrono dalla data della prima riunione dell'Assemblea Consortile. Articolo 7 Assemblea Generale L'Assemblea Generale è composta dai Sindaci, dal Presidente della Provincia, o dai propri delegati. I Rappresentanti dell'Assemblea dovranno possedere i requisiti richiesti per l'elezione a Consiglieri Comunali o Provinciali. Presidente e Vice Presidente vengono nominati in separate votazioni alla prima seduta che sarà presieduta dal componente più anziano d'età. Articolo 8 Funzionamento L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e pluriennale e del conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre sedute convocate dal Presidente dell'Assemblea, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un quinto dei membri dell'Assemblea più uno. La data, l'ora ed il luogo, sono fissate dal Presidente. La comunicazione ai membri è fissata in 8 giorni solari per le sessioni ordinarie ed in 5 per le sessioni straordinarie, tramite lettera raccomandata o fax e con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune sede. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente. Le Assemblee sono pubbliche e gli atti depositati almeno 24 ore prima della riunione, fatti salvi i casi previsti dalla Legge. Nel caso che la prima convocazione andasse deserta per la mancanza di almeno il 51% delle quote e della metà più uno dei componenti, l'Assemblea avrà luogo in seconda convocazione secondo le modalità che verranno stabilite dall'apposito regolamento e sarà valida quando siano presenti almeno il 30% delle quote e dei componenti. Se all'Ordine del Giorno vengono aggiunte proposte non iscritte nell'avviso di prima convocazione, queste dovranno essere comunicate agli interessati almeno 24 ore prima. Le votazioni sono palesi per alzata di mano o per appello e sono valide con la maggioranza assoluta delle quote rappresentate. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio pluriennale, del bilancio di previsione e delle relative variazioni sono validamente assunte quando conseguano la maggioranza dei voti espressi dal 51% delle quote e della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni invece relative alle modifiche statutarie e all'ammissione di nuovi consorziati appartengono agli Enti aderenti al Consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8.6.1990 n. 142. Articolo 9 Spese di amministrazione generale Le spese di amministrazione generale del Consorzio, delle spese inerenti a studi e progettazioni di opere vengono ripartite per il 25% alla Provincia ed il 75% ai Comuni in base alla popolazione dei Comuni Consorziati risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Si precisa, inoltre, che la Provincia non partecipa al riparto ordinario dei conferimenti per gli investimenti, salvo eventuali contributi a fondi persi. Qualora vengano consorziati altri Comuni agli stessi verranno addebitati anche le spese per studi, impianti già eseguiti secondo calcoli di aggiornamento dei prezzi. Per le necessità di bilancio il versamento dei contributi gestionali dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate. Articolo 10 Attribuzioni dell'Assemblea All'Assemblea compete: a) la verifica della regolarità della sua costituzione; b) la nomima del proprio Presidente e Vice-Presidente; c) la nomina del Presidente, del Vice Presidente e di tre Consiglieri del Consiglio di Amministrazione; d) la nomina dei Revisori di conto; e) la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo quanto è previsto dalla Legge 154/1981 e successive integrazioni; f) definizione degli indirizzi programmatici dei bilanci annuali e pluriennali con le eventuali variazioni, dei bilanci consuntivi sulla base delle proposte del Consiglio di Amministrazione; g) impegni su bilanci di esercizi successivi; h) proposta, definizione e condizioni della partecipazione al Consorzio di altri Comuni o di altri Enti pubblici; i) proposta di modifica del presente Statuto; l) approvazione delle tariffe consortili comportanti modifiche dei criteri; m) nomina del Segretario dell'Assemblea. Questi verrà scelto tra i Segretari titolari delle Segreterie dei Comuni che fanno parte del Consorzio; n) approvazione delle materie sulle quali il Consiglio di Amministrazione promuova il suo voto. Articolo 11 Compiti del Presidente e del Vice-Presidente Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni: a) rappresenta, convoca e Presiede l'Assemblea; b) stabilisce l'Ordine del Giorno dell'Assemblea; c) firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati, d) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge e dallo Statuto.
Articolo 12 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, come l'Assemblea, ha la durata di 4 anni e comunque fino alla saldatura con il nuovo Consiglio di Amministrazione: è composto da 5 Consiglieri compreso il Presidente. Il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea Consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale, con particolare competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da appositi curriculum. La nomina del Presidente, del Vice-Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, col voto favorevole dei rappresentanti degli Enti associati che esprimono la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero dei suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere. L'insediamento del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel termine di giorni 10 dalla esecutività della deliberazione di nomina. In assenza del Presidente il Consiglio di Amministrazione viene presieduto dal Vice. In caso di mancanza sia del Presidente che del Vice, la seduta è valida con la presenza di tre consiglieri il cui membro anziano di età fungerà da Presidente. Non può farne parte chi è in lite con il Consorzio. Le sue sedute non sono pubbliche. Articolo 13 Decadenza e revoca I membri del Consiglio di Amministrazione decadono nel caso, senza giustificato motivo, restino assenti da tre sedute consecutive oppure dal 50% delle sedute di un anno. La decadenza verrà convalidata dall'Assemblea a seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà per il proposto di inoltrare osservazioni entro 10 giorni dalla data della comunicazione. La eventuale decadenza e la surroga dovranno avvenire entro 40 giorni dalla comunicazione all'Assemblea; per data di comunicazione si intende la data di spedizione della stessa comunicazione. Il nuovo eletto decade con gli altri membri. Articolo 14 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto possa occorrere per l'ordinaria amministrazione del Consorzio e per il conseguimento dei suoi fini statutari, ed in particolare: a) formula il programma degli investimenti consorziali e lo presenta all'Assemblea dopo aver raccolto su di esso i pareri dei consorziati e, laddove occorra, delle competenti autorità; b) predispone il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e lo sottopone all'Assemblea; c) presenta all'Assemblea il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario; d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea; e) promuove dalle competenti autorità tutti i provvedimenti che si rendono necessari nell'esclusivo interesse del Consorzio; f) assume il personale in servizio ad eccezione del Segretario; g) si avvale di consulenze determinandone le finalità e le condizioni; h) autorizza il Direttore a stare in giudizio per le liti attive, nonchè per i giudizi arbitrali; i) prende sotto la propria responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza assembleare, nei casi previsti dalla Legge 142/1990; l) istruisce gli affari di competenza dell'Assemblea; m) ripartisce tutte le spese di gestione e di costruzione impianti, tra i Comuni Consorziati, con esclusione della Provincia, sulla base del 25% per la popolazione residente e del 75% della quantità dei rifiuti conferiti al 31 dicembre dell'anno precedente; n) assume mutui o prestiti, acquisti o alienazioni, o permute immobiliari; o) approva progetti di opere ed eventuali provvedimenti finanziari per la costruzione e l'esercizio di impianti; p) approva regolamenti amministrativi e tecnici nonchè la pianta organica del personale. Articolo 15 Compiti del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando l'Ordine del Giorno e distribuendo eventualmente compiti tra i componenti del medesimo; b) sovraintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce periodicamente all'Assemblea Consortile, secondo le modalità indicate nello Statuto, sull'andamento della gestione e partecipa alle adunanze dell'Assemblea stessa, senza diritto di voto; c) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento unitamente al Direttore, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione; d) vigila sull'attuazione dei provvedimenti decisi dal Consiglio di Amministrazione; e) vigila sul regolare andamento amministrativo e tecnico del Consorzio; f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione; g) sottoscrive le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al Direttore. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. Nel caso di contemporanea prolungata assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni corrispondenti vengono svolte dal Consigliere presente più anziano di età. Articolo 16 Collegio dei Revisori dei Conti L'Assemblea Consorziale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti tra coloro che risultano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui all'art. 1 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 88 e all'art. 12/bis Legge 68 del 19 marzo 1993. I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili, salvo inadempienze e sono rieleggibili per una solo volta. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione economica finanziaria del Consorzio ed ha i poteri e le responsabilità previste dall'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e del Regolamento di Contabilità. Articolo 17 Direttore La nomina ed il trattamento economico e giuridico del Direttore sono disciplinati dal regolamento di organizzazione del Consorzio in base ai contratti nazionali collettivi di lavoro relativi, con espresso riguardo alla sua posizione di Direttore e connesso con la sua responsabilità gestionale. Il Direttore: a) ha la rappresentanza legale del Consorzio; b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all'art. 14; d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; e) rappresenta il Consorzio in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio stesso; f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento, dal regolamento speciale e dal Consiglio di Amministrazione. Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui sopra spetta al Direttore: a) dirigere il personale del Consorzio; b) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consorziali e per il loro organico sviluppo; c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale; e) presiedere alle aste ed alle licitazioni private; f) stipulare i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti del Consorzio; g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi e dentro i limiti previsti dagli articoli 70 e seguenti del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902; h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento; i) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; l) vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Segretario, ove esista o, in mancanza provvedervi direttamente. Il Direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile. Articolo 18 Ordinamento degli uffici e dei servizi In relazione alla propria personalità giuridica, il Consorzio organizza in forma autonoma gli uffici ed i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali. In coerenza alle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, i procedimenti amministrativi saranno informati a criteri di semplicità e di trasparenza e dovranno essere esperiti entro il termine che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun tipo di provvedimento. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica del Consorzio sono definite dalla tabella organica. Il trattamento economico e giuridico del personale è stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il regolamento del personale sarà informato ai principi ed alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e della normativa contrattuale, avendo peraltro riguardo alla specifica dei servizi prestati dal Consorzio. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il personale verrà trasferito alla Provincia ed ai Comuni consorziati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Articolo 19 Mezzi finanziari Il Consorzio provvede alla realizzazione delle opere con i seguenti mezzi: a) contributi dello Stato, della Regione, di terzi, sia previsti dalla Legge, sia di carattere facoltativo; b) mutui da contrarsi sia alle particolari condizioni previste dalle Leggi speciali in materia di opere igieniche sia alle condizioni ordinarie; c) eventuali proventi derivanti dall'esercizio degli impianti;
Articolo 20 Pubblicità degli atti consortili Tutti gli atti dell'Amministrazione consorziale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivato provvedimento del Presidente assunto in conformità al regolamento consorziale adottato ai sensi dell'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Ferme le norme di legge sulla durata e sulle scadenze per la loro pubblicazione, i provvedimento formali degli Organi sono esposti nell'Albo pretorio consorziale. Articolo 21 Accesso agli atti e documenti amministrativi Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità nell'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n, 241. Le misure organizzative, le categorie di documentazione sottratte all'accesso per le esigenze previste dalla legge, gli atti considerati interni e le condizioni, gratuite o onerose, per l'accesso e per l'acquisizione di copie saranno disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 21. Articolo 22 Facoltà di recesso Il consorziato che intende recedere dal Consorzio anzitempo dovrà: - dare preavviso di almeno un anno mediante atto dell'Organo competente; - previamente regolarizzare la sua partecipazione finanziaria sia mediante estinzione anticipata della quota-parte degli oneri di investimento a suo carico, sia mediante il pagamento di due annualità del contributo ordinario dovuto ai sensi dell'art. 9. Articolo 23 Trasferimento del patrimonio Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà trasferito alla Provincia ed ai Comuni Consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti versati per la costruzione degli impianti. Articolo 24 Entrata in vigore Il presente Statuto entrerà in vigore all'atto della sottoscrizione della convenzione costitutiva del nuovo Consorzio entro e non oltre i centottanta giorni successivi alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Gli Organi in carica prima dell'approvazione di questo Statuto resteranno in funzione fino alla loro sostituzione. Articolo 25 Norma di rinvio Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto si osservano le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonchè del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. **********************************************
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